È noto che il decreto attuativo della legge di stabilità sul canone Rai è stato recentemente bocciato dal Consiglio di Stato con rinvio al ministero dello sviluppo economico perché vengano apportate modifiche sostanziali al decreto stesso: mancherebbe infatti, per un verso, ”qualsiasi richiamo a una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo” e, per altro verso, “le relative norme non risulterebbero formulate in maniera adeguatamente chiara”.
Il Consiglio di Stato ha infine censurato la mancanza di indicazioni – nello scambio di dati tra i diversi soggetti coinvolti (agenzia delle entrate, comuni, fornitori di energia elettrica) – delle precauzioni necessarie ad assicurare il rispetto della normativa sulla Privacy.
La sospensione del parere consultivo in attesa dei richiesti chiarimenti non incide però sulla efficacia delle disposizioni normative dettate per assicurare la percezione del canone attraverso le bollette elettriche; quello che invece può incidere su tale efficacia è la violazione di alcuni diritti fondamentali rispettivamente stabiliti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
L’uso della bolletta elettrica quale mezzo per costringere l’utente a pagare tasse o imposte può infatti divenire un mezzo di coazione sproporzionato rispetto al fine che si vuol raggiungere, violando così, innanzitutto, quei criteri di proporzionalità e di precauzione che sono alla base di quelle fonti sovranazionali che diventano – come è noto – istituti di interposizione costituzionale che, come tali, debbono anche essere utilizzati come parametro della legittimità delle scelte legislative interne a ciascuno Stato membro.
Così inquadrata la questione, la prima violazione della quale ci si può dolere è quella dell’articolo 8 della Carta dei Diritti, secondo cui il diritto che ogni persona ha rispetto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano impone che detti dati debbano “essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate in base al consenso della persona interessata“: il che non sembra avvenire nella fattispecie in esame perché – imponendo di non differenziare in ciascuna bolletta il pagamento dell’utenza dalla rata di canone – il legislatore ha inteso utilizzare uno strumento coattivo che, per le conseguenze che può comportare sulla vita familiare dell’utente, lo costringe a pagare comunque l’importo fatturatogli, sotto pena di distacco dell’utenza per motivi diversi da quelli contrattualmente stabiliti con la rispettiva società elettrica.
Le disposizioni contenute nell’articolo in questione altro non sono, infatti, che un ulteriore specificazione dell’articolo 7 della direttiva quadro 95/46 del Consiglio d’Europa, in base alla quale il trattamento dei dati personali può essere effettuato soltanto se “la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile” e non è questo il caso.
Questa sola circostanza viene pure a ledere il principio di proporzionalità, come principio generale del diritto dell’Unione (art 5, TUE) e il diritto ad una buona amministrazione (art. 41 Carta) sotto il profilo della violazione del diritto di accesso ai servizi di interesse economico generale(art. 36 Carta), come finalizzato a promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione.
- Ora – poiché è noto che la carta dei diritti fondamentali è in tutto e per tutto equiparabile ai Trattati – sarà possibile richiedere ai giudici competenti di conoscere delle controversie in materia di debenza e versamento del canone Rai (la cui giurisdizione – ordinaria o amministrativa – sarà individuabile solamente ex post, cioè sulla base della prospettazione che ciascun utente riterrà di dare alla fattispecie da lui ritenuta lesiva) che la decisione da loro assunta sia innanzitutto il frutto dell’Obbligo di adeguamento ai principi dell’art. 4 del Trattato sull’Unione Europea.
Risulta da quanto esposto in precedenza come l’espansività delle sentenze delle Corti sovranazionali (Corte di Strasburgo e Corte del Lussemburgo) oltre il caso concreto si spinga, nell’ipotesi di accertati deficit strutturali, fino a vincolare lo Stato a conformare positivamente il proprio ordinamento alle pronunce di quelle Corti e viene altresì attribuita agli organi di ciascun ordinamento interno – ivi compresi i Giudici nazionali – l’inedita e vistosa possibilità di paralizzare un procedimento sanzionatorio (penale o amministrativo esso sia), vincolando ciascuno Stato fino addirittura a sterilizzare gli effetti propri di un giudicato (v. Corte Cost., 10 luglio 2013, n. 210).
Nella fattispecie che qui interessa è dunque essenziale che ogni giudice si ponga il problema dell’eventuale contrasto fra la legge nazionale da applicare e le regole europee.
Applicando pedissequamente le disposizioni contenute nell’ultima Legge di Stabilità e nel decreto attuativo prima indicato, il giudice potrebbe infatti violare il terzo comma, secondo capoverso, dell’articolo da ultimo citato, a termini del quale “gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione”.
Trattasi evidentemente di una specifica estrinsecazione del principio di leale collaborazione previsto al precedente capoverso dello stesso articolo: un principio che è alla base della stessa Costituzione materiale dell’Unione Europea e che la giurisprudenza della Corte del Lussemburgo ha più volte riassunto nel principio secondo cui tutti gli strumenti e le azioni previste dall’ordinamento nazionale debbono sempre e comunque essere idonei a garantire l’applicazione delle disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali, riconoscendo, ai soggetti comunque lesi da atti delle autorità nazionali, l’effettività dei diritti ivi stabiliti.
Se quanto sopra è vero, coloro che riterranno di adire un giudice per insorgere contro la pretesa di riscuotere, in bolletta, non solamente le somme relative alle utenze elettriche ma anche il Canone RAI, potranno domandare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, previa sospensione cautelare di quella pretesa fino alla decisione di tale Corte.