I principi solo una cosa bella, ma bisogna saperli calare nella realtà e bisogna stare attenti a che, inseguendo un sogno, non si realizzi un incubo.
La Corte Costituzionale ha stabilito essere costituzionalmente illegittima qualsiasi legge stabilisca la trasmissibilità automatica del cognome paterno.
Attenzione! La legge italiana, già oggi, prevede la possibilità di dare il cognome materno o di accoppiare i cognomi dei due genitori. Tuttavia, stabilisce anche che, ove questo non accada, ove non ci sia una manifestazione esplicita dei genitori in tal senso, si dà il cognome del padre.
Secondo la Corte Costituzionale questo è incostituzionale, perché c’è un principio di assoluta uguaglianza che deve essere rispettato. Molto bella e molto nobile l’uguaglianza di tutti noi davanti alla legge nei diritti, ma anche nei doveri: spesso lo si dimentica, ma è una cosa già presente nella Costituzione dal 1° gennaio del 1948.
Il problema ora è che, però, è necessario comunque fare una legge, perché da solo questo principio rischia di creare un caos se si attribuiscono al figlio i due cognomi di mamma e papà, perché questo figlio, crescendo, potrà generare a sua volta dei figli con un’altra persona che ha due cognomi. Non essendo scritta da nessuna parte una regola di decadenza di uno dei due cognomi, ne risulterà che il nipote avrà quattro cognomi. Suo figlio potrebbe averne otto, sedici, trentadue e così via.
Bisogna trovare una regola: è vero che la trasmissibilità automatica del padre risponde ad un criterio patriarcale, ma, dal punto di vista del principio, non cambia nulla se questo da patriarcale diventa matriarcale. Bisogna stare attenti a non ragionare come se fossimo tutti schiappe schiatte nobiliari, per cui è necessario tenere il nome blasone, tenuto, peraltro, presente che i titoli nobiliari sono stati abrogati dalla Costituzione nelle norme transitorie e finali. Quindi questo problema lo abbiamo risolto.
Il problema è trovare una linea che tracci un’identità familiare da qualche parte e non basta. C’è non con un altro problema: se i genitori al momento della nascita di un figlio possono decidere liberamente di dare il cognome del padre, della madre o di accoppiarli, se avranno un secondo figlio, saranno tenuti o no a ripetere la decisione presa con il primo? Cioè un figlio può chiamarsi con un cognome e l’altro con un altro? La legge non regola questo aspetto e, quindi, questa ipotesi sarebbe possibile. Solo che, in questo caso, si avranno due fratelli che hanno due cognomi diversi e non è una cosa particolarmente semplice da poter gestire.
Insomma, bisogna anche tenere presente che l’attribuzione del cognome – quindi la trasmissione dell’identità – è anche uno strumento di ordine collettivo, di ordine identitario. Possiamo scegliere di fare i “nuovi diversi”, però non serve a molto essere ipocriti, perché, per esempio, se si stabilisce che i bambini hanno il cognome del padre, ma anche il cognome della madre e, poi, si stabilisce che, per evitare l’effetto di cui abbiamo detto sopra, cioè otto, sedici, trentadue cognomi, decade un cognome e si stabilisce che questa decadenza automatica non è a scelta della persona, ma decade il cognome della madre, ho solo spostato il principio di automatismo del cognome del padre alla generazione successiva.
Dunque, è vero che il Parlamento è in ritardo su questo, perché non ha saputo legiferare, ma è necessario che lo faccia, perché da sola la sentenza della Corte Costituzionale rischia di innescare un caos. Si realizzerebbe ciò che era scritto nel libro di Cooper “La morte della famiglia”, cioè si farebbero scoppiare e si cancellerebbero le famiglie.
Del resto, comunque, non faremmo una cosa più ordinata e razionale se facendo la metà dei figli, attribuissimo loro il doppio dei cognomi.