Ambiente costituzionale

Ambiente costituzionale

Grande afflato e grande consenso in Parlamento per la riforma costituzionale che, a leggere i giornali, avrebbe finalmente introdotto in Costituzione la tutela dell’ambiente e degli animali.

Andiamo con ordine: intanto, la Costituzione, fin dal 1948, all’articolo 9, parla di tutela del paesaggio.

Successivamente, nel 2001, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, l’articolo 17 stabilisce che la tutela dell’ambiente e dell’eco-sistema è competenza esclusiva dello Stato.

Dunque, possiamo dire che la riforma di questi giorni non è una vera e propria novità. Infatti, all’articolo 9 è stato aggiunto: “[La Repubblica] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

Gli animali, però, sono già tutelati. Mentre, la tutela dell’eco-sistema dipende più che altro da accordi internazionali: ad esempio, l’accordo su Green Deal europeo, all’ultimo incontro internazionale organizzato in Italia, è stato accettato a fatica. Anzi, non è stato accettato nelle sue scadenze dalla Cine e dall’India.

Poi, l’art. 41, così come riformato, recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

Questo cambia pressoché nulla, salvo un fatto, che, però è di notevole importanza: da oggi in poi, visto che la riforma è entrata immediatamente in vigore, in qualsiasi tribunale italiano, si potrà eccepire circa la costituzionalità della legge che in quel momento si vorrebbe applicare. A quel punto, se il giudice constata la rilevanza in giudizio e la non manifesta infondatezza del rilievo. rimanda le carte alla Corte Costituzionale.

In altre parole: quando viene modificata la Costituzione, si chiama il giudice costituzionale a nuovi controlli e al vaglio delle leggi.

Nella realtà, la tutela dell’ambiente e una legislazione vecchia di decenni, così come la tutela degli animali.

Allora perché sono state inserite in Costituzione? Perché c’è questa idea che se all’interno della Costituzione si inseriscono delle belle parole e dei bei principi, questi, poi, diventano diritti costituzionali, quando, in realtà, non è affatto così. Tuttavia, questo modo di procedere per cui le battaglie devono essere vinte sulla carta, anzi che nella realtà non è che sia molto sensato.

Inoltre, bisogna tenere presente che questa riforma è passata contemporaneamente al fatto che, per le fonti di energia, si era detto che, proprio per la salvaguardia dell’ambiente, si erano battuti per fermare il TAP, il gasdotto trans-adriatico. Invece, adesso che il gas è aumentato di prezzo, ci si compiace del fatto che il TAP è stato ultimato.

Dicevano di fermare le estrazioni di gas dall’Adriatico, perché avrebbe devastato l’ambiente. Adesso, invece, si dice di raddoppiarle, perché il gas costa molto caro.

Ci sono una serie di ambientalisti che si battono contro le coltivazioni che non richiedono l’uso di pesticidi, perché sono geneticamente modificate e resistenti, ma senza quelle si continua ad inondare di pesticidi l’ambiente, quindi si continuano a non tutelare alcune specie animali.

Contemporaneamente a questa riforma, inoltre, stavano votando alla Camera i Deputati il passaggio definitivo dell’agricoltura biodinamica, che è una specie di rito tribale del demenziale, con cui, alla fine del procedimento, si coltivano i campi a spese del contribuente.

Il guaio è che, per legiferare, bisognerebbe conoscere gli argomenti di cui ci si occupa.

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