In data 8luglio è passata inosservata una delibera che il Consiglio Superiore dclla Magistratura ha adottato per modificare il proprio Regolamento interno che ha aumentato il numero di componenti supplenti della Sezione Disciplinare da 10 a 14, inserendo come componenti aggiuntivi tre togati ed un laico. Si tratta di una modifica che si è resa necessaria si legge nelle premesse “considerato l’incremento del numero di procedimenti pendenti davanti alla Sezione Disciplinare, con un aumento di casi di incompatibilità” e che è opportuna per assicurare l’ indefettibilità e la continuità della funzione disciplinare.
Il sospetto è che questo aumento di consiglieri supplenti sia stato fatto per scongiurare una paralisi nell’imminente giudizio disciplinare a carico dell’incolpato Palamara che potrebbe ricusare molti dei componenti della Sezione Disciplinare o che vedrebbe alcuni di essi astenersi. Al di là delle reali motivazioni che sono alla base di tale delibera del Csm, sul piano tecnico è interessante valutare se tale intervento possa considerarsi legittimo e conforme con quelli che sono i fondamenti costituzionali del nostro ordinamento. Si potrebbe eccepire che tale modifica sarebbe dovuta passare attraverso una fonte primaria come la legge e non con un regolamento che è pur sempre una fonte secondaria. Ma trattandosi di una materia attinente al funzionamento interno dell’ufficio e che è sempre stata disciplinata da un Regolamento interno, si può ritenere che tale modifica non richieda una fonte normativa diversa, di rango primario. Mentre qualche dubbio si pone in relazione all’art. 25 della Costituzione che stabilisce il principio del giudice naturale secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. In sostanza, con l’aumento del numero dei componenti della sezione disciplinare nel giudizio a carico di Palamara probabilmente ci saranno dei nuovi giudici che giudicheranno su fatti precedenti alla loro nomina.
Ora, è vero che già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 262 del 22 luglio 2003 (redattore Capotosti) ha avuto modo di pronunciarsi sulla indefettibilità della funzione disciplinare del Csm consentendo a quest’ultimo di aggiungere ulteriori membri supplenti della Sezione Disciplinare; ma questa possibilità è diretta alla formazione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle sezioni unite della Cassazione.
La vicenda Palamara è invece diversa: si è qui ancora nella fase preliminare del giudizio disciplinare e l’ampliamento del numero dei giudici (seppur supplenti) che potranno giudicarlo pone una forte tensione con i principi fissati dagli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, sotto il profilo della gararizia del principio generale della imparzialità-terzietà della giurisdizione che opera, per la tutela del diritto di difesa, anche nel procedimento avente natura giurisdizionale dinanzi alla Sezione disciplinare del Csm. In sostanza, è sicuramente legittimo l’ampliamento del numero dei componenti supplenti della Sezione Disciplinare del Csm, ma dovrebbe valere solo per i procedimenti futuri, non anche per quelli già avviati, come quello a carico di Palamara e di altri, perché in questo caso, in violazione dei principi costituzionali del giusto processo e del giudice naturale.
Pubblicato da Libero del 16.07.2020