Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 03/09/2015, n.58
Nell’ambito del procedimento con cui viene autorizzata l’installazione di una stazione radio, il principio di precauzione non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l’ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo esso stesso una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell’attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile.
Consiglio di Stato sez. III, 03/10/2019, n.6655
Per il principio di precauzione è necessario un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa
Il principio di precauzione, i cui tratti giuridici si individuano sul binomio analisi dei rischi – carattere necessario delle misure adottate, presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura.
Consiglio di Stato sez. IV, 08/02/2018, n.826
Le misure di protezione per la salute delle persone sono adottabili senza che sia dimostrata l’esistenza dei rischi se la portata degli stessi è dubbia
Il c.d. “principio di precauzione”, di derivazione comunitaria (art. 7, Regolamento n. 178 del 2002), impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi.
Corte giustizia UE sez. X, 28/03/2019, n.487
Classificazione dei rifiuti con codici a specchio: applicazione del principio di precauzione
Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi, sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.
Corte giustizia UE sez. IV, 19/01/2017, n.282
Principio di precauzione e controlli sui prodotti alimentari
Considerato il principio di precauzione che presidia l’applicazione del regolamento n. 1925/2006/Ce in materia di alimenti addizionati di vitamine e altre sostanze, gli art. 6 e 7 del regolamento n. 178/2002/Ce, relativi all’analisi del rischio ed ai controlli sui prodotti alimentari, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che vieta di produrre e immettere in commercio qualsiasi integratore alimentare contenente aminoacidi – salvo deroga accordata da un’Autorità nazionale per periodo determinato, in via discrezionale e anche nel caso in cui sia dimostrata l’innocuità della sostanza – quando tale normativa nazionale risulti priva di fondamento scientifico, basandosi su un’analisi del rischio che riguarda solo taluni aminoacidi.
Corte giustizia UE sez. I, 09/06/2016, n.78
Le misure che prevedono la rimozione degli ulivi in un raggio di 100 m. da quelli colpiti da Xylella è compatibile con il principio di precauzione
L’articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa e che prevede la rimozione immediata delle piante di ulivo ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette è compatibile con il principio di precauzione, in virtù del quale, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi. Il principio di precauzione, infatti, lungi dal vietare l’adozione di qualsiasi misura in mancanza di certezza scientifica quanto all’esistenza o alla portata di un rischio sanitario, può, all’opposto, giustificare l’adozione, da parte del legislatore dell’Unione, di misure di protezione quand’anche permangano in proposito incertezze scientifiche. Con riferimento al principio di proporzionalità, invece, di cui è necessario tener conto nell’applicazione del principio di precauzione, la Commissione ha potuto legittimamente considerare che l’obbligo di rimozione immediata delle piante infette era una misura appropriata e necessaria per impedire la diffusione del batterio Xylella. Inoltre, per quanto riguarda il carattere rigorosamente proporzionato di tale obbligo, non è stata prospettata alcuna misura alternativa meno gravosa, per quanto riguarda le piante infette, che sarebbe idonea a raggiungere questo stesso obiettivo.